Ultima modifica: 4 Settembre 2017
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Ulteriori indicazioni sull’obbligo di vaccinazioni

Il 1 settembre 2017 il Ministero dell’istruzione ed il Ministero della Salute hanno emanato la circolare congiunta n. 1679 che fornisce precisazioni sull’applicazione della legge in materia di obblighi vaccinali, in particolare per quanto riguarda l’anno scolastico 2017- 18.

Il 1 settembre 2017 il Ministero dell’istruzione ed il Ministero della Salute hanno emanato la circolare congiunta n. 1679 che fornisce precisazioni sull’applicazione della legge in materia di obblighi vaccinali, in particolare per quanto riguarda l’anno scolastico 2017- 18.

La circolare contiene indicazioni

sulla documentazione da presentare,

sulle scadenze previste,

sull’accesso a scuola.

La documentazione da fornire alle scuole può essere :

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’ASL, oppure certificato vaccinale rilasciato dall’ASL, oppure attestazione delle vaccinazioni rilasciata dall’ASL;

oppure documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata all’ASL dal medico curante oppure attestazione di avvenuta immunizzazione rilasciata dal medico curante;

oppure documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni: attestazione del medico curante sulla base di idonea documentazione;

oppure copia della richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione; si potrà dichiarare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

oppure dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere sul modulo allegato 1 alla precedente circolare ministeriale (ed allegato alla comunicazione del nostro Istituto del 28 – 8 scorso), dove si potrà anche dichiarare sotto la propria responsabilità l’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate.

Scuole dell’infanzia

Le famiglie con figli che frequentano scuole dell’infanzia dovranno presentare la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017.

La presentazione della documentazione è requisito di accesso.

Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, non potranno accedere alle scuole dell’infanzia bambini i cui genitori non abbiano presentata la documentazione entro i termini.

La circolare specifica che:

l’accesso sarà garantito ai bambini i cui genitori abbiano presentato la documentazione entro la data prevista;

in caso di dichiarazione sostitutiva è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere consegnata entro il 10 marzo 2018;

in caso contrario il bambino non potrà accedere alla scuola dell’infanzia.

La circolare precisa che, se il genitore non ha presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 il bambino non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso rimarrà iscritto alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso al servizio successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini (11 settembre 2017 e 10 marzo 2018) sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.

La circolare precisa che nel caso di scorrimento delle liste d’attesa per l’accesso alla scuola dell’infanzia, il bambino potrà essere ammesso solo dopo la presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva ( quest’ultima da comprovare entro il 10 marzo 2018).

Scuole del I ciclo

Per chi ha figli iscritti alla scuola primaria e secondaria (fino a 16 anni) la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto una dichiarazione sostitutiva) e non costituisce requisito di accesso alla scuola.

La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico all’ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Emilia Ferrari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo 39/9)

Per scaricare:

lettera su circ. congiunta 1 sett 17




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