Ultima modifica: 5 Ottobre 2022

Costi contabilizzati

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Riferimenti Normativi


Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

7 Marzo 17 Documento Trasparenza

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora confluita in ANAC), nella “nota del 29/01/2013 – Richiesta informazione istituzione OIV nell’ambito del Sistema scolastico” (protocollo uscita 2013 – III/6/1 N. 0002671 Data 20/03/2013, a firma di Antonella Bianconi) e nella seduta del 21/02/2013, ha confermato che nell’ambito del Sistema    »




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